VIZIO DI COSTITUZIONALITA' NELLA LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI: «...NON E' POSSIBILE DISPORRE "DIRETTAMENTE" DI QUALCUNO CHE INVECE DIPENDE PURE DA UN ALTRO PER TUTTO QUANTO ATTIENE ALLA SUA VITA PRESENTE E FUTURA[*]. Emilio Zecca da il FattoQuotidiano

venerdì 05 gennaio 2018

Ho letto l'articolo di Antonio Esposito sul Fatto di ieri, relativo all'incostituzionalità del recente decreto sulla disciplina delle intercettazioni e ne condivido il contenuto, che tuttavia tralascia quella che credo sia invece la più grave censura di costituzionalità che debba essere mossa al provvedimento. Questo decreto è infatti scritto come se esistesse in Italia una istituzione chiamata "polizia giudiziaria" e se fosse stato già attuato in Italia il precetto costituzionale secondo cui "l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria" (art. 109 Cost.).

Tutti sanno invece che non esiste un corpo di "polizia giudiziaria", funzione che viene svolta da persone - agenti di P.S., carabinieri e agenti della Guardia di finanza - che invece dipendono dai ministri dell'Interno, della Difesa e delle Finanze, e che vengono messi a disposizione della magistratura senza cessare di essere dipendenti (e confidenti) dei loro superiori nel corpo di appartenenza, superiori che a loro volta sono dipendenti (e confidenti) dei rispettivi ministri, come sa chiunque abbia fatto parte di un "gabinetto" ministeriale e abbia avuto contezza dei periodici colloqui "riservati" dei vertici di quei corpi armati con i rispettivi ministri.

Tanto poco le persone addette alla funzione di polizia giudiziaria dipendono "direttamente" dalla magistratura che tutto nella loro vita (a cominciare dalla sede di servizio e dai possibili trasferimenti di sede) dipende invece dai loro comandanti nel corpo di appartenenza. Non è possibile disporre "direttamente" di qualcuno che invece dipende pure da un altro per tutto quanto attiene alla sua vita presente e futura. Questo è a mio avviso il più importante vizio di costituzionalità del decreto: esso toglie alla magistratura la conoscenza di fonti di prova che saranno sicuramente note invece ai ministri, e state sicuri che il compito di svolgere il primo ascolto delle intercettazioni sarà distribuito equamente tra carabinieri, agenti di P.S. e Guardia di finanza perché nessun ministro vorrà essere meno informato degli altri due sulle intercettazioni censúrate dai loro agenti. 

(FONTE: F.Q. del 04/01/18, di Emilio ZECCA, estratto da pag. 10).

NOTA
[*]«..Se il militare è ridotto dall’ordinamento a mero strumento della macchina bellica che lo trasforma in docile esecutore di un’altrui volontà, alla quale egli è tenuto a piegarsi, non può essere ritenuto responsabile delle manovre compiute da chi di quella macchina ha il comando e il controllo.»
Queste le conclusioni cui perviene l’autore, all’esito di una lunga e appassionata esposizione.
LEGGI TUTTO:
“Obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento militare”.
https://www.ficiesse.it/home-page/10816/dottrina-giuridica_-esclusa-o-fortemente-mitigata-la-responsabilita’-penale-dell’esecutore-di-ordini-costituenti-reato---pubblicato-in-ambito-scientifico-contributo-di-cleto-Iafrate


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